Indicazioni inl su appalti e regolarità contributiva

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Nella circolare INL n. 10/2018 ci sono le informazioni per il personale di vigilanza sulle modalità di calcolo della contribuzione e della retribuzione dovuta e i passi da seguire per il recupero.

L’Ispettorato interviene così su appalti e inadempienze retributive e contributive con un documento, destinato al personale di vigilanza in cui sono fornite appunto le indicazioni, condivise con il Ministero del Lavoro, Inps e Inail, riguardo alla ipotesi in cui, nell’ambito di un appalto non genuino, si rilevino inadempienze retributive e contributive nei riguardi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

Il documento precisa come si debba calcolare la contribuzione e la retribuzione spettante e quali siano le modalità da seguire per il recupero nei confronti degli operatori economici interessati, a fronte anche dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in tale ambito.

La circolare fa subito riferimento al D.Lgs. n. 8/2016 e alla depenalizzazione prevista dal provvedimento per l’appalto privo dei requisiti e per i reati previsti dall’art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003. Seguendo questo principio, la sanzione per appalti non genuini è amministrativa, e consta sia per l’appaltatore che per il committente/utilizzatore, 50 euro per ogni lavoratore e giornata di lavoro.

Sanzione prevista anche qualora l’appalto sia stato creato per disattendere i diritti dei lavoratori; fatta salva la possibilità di sanzioni per lavoro nero giacché permane “una “tracciabilità” del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi, anche se facenti capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni” (interpello M.L. n. 27/2014).

In tema di recuperi retributivi, dipendono dalla facoltà di cui dispone il lavoratore per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro verso l’utilizzatore, con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

Esclusa così l’automaticità della valutazione del lavoratore dipendente dell’effettivo utilizzatore e “in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto del mancato esercizio dell’azione di cui all’art. 414 C.P.C. – al di fuori dell’ipotesi di imputazione automatica del rapporto di lavoro, ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 – il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore (ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004) in relazione quindi alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato”.

Per quel che riguarda l’ambito dei recuperi contributivi, questi non saranno relativi alla scelta del lavoratore di agire per il riconoscimento del rapporto di lavoro. Per l’Istituto il rapporto rilevante è quello con il datore effettivo e quindi “gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore – che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo“.

Il personale ispettivo interverrà quindi sul committente/utilizzatore, “fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore”, che verrà chiamato ancora in causa nel caso in cui non vada a buon fine il recupero contributivo verso l’utilizzatore.

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