Rivalutazione annuale INAIL danno biologico a partire dal 1 luglio 2018

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La Circolare n.41 pubblicata dall’INAIL il 29 ottobre 2018 ha stabilito le cifre relative agli indennizzi del danno biologico, ossia un rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018, nella misura dell’1,10%.
L’Istituto ricostruisce anche la normativa relativa.

A partire dal 2016 e a decorrere dal 1º luglio di ogni anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico pagati dall’Inail, secondo quanto stabilito  dall’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 subiscono una rivalutazione, attraverso il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail.
Infatti i decreti ministeriali del 23 settembre 2016 e del 4 luglio 2017 hanno confermato, con decorrenza 1° luglio 2016 e 1° luglio 2017, gli importi degli indennizzi del danno biologico fissati per il 2015  per quel che concerne la variazione percentuale negativa registrata dall’indice Istat per i rispettivi anni di osservazione.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2018, su proposta del Presidente dell’Inail, ha determinato così la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018, nella misura dell’1,10%.
Questa rivalutazione trova applicazione per l’importo complessivo risultante dalla Tabella indennizzo danno biologico, aumentato della percentuale del 16,25 corrispondente ai due aumenti straordinari di cui in premessa ormai consolidati.

La rivalutazione interessa i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2018. È poi applicabile solo agli importi erogati dall’Istituto. Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2018, l’aumento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico. In materia di indennizzi in capitale, la rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2018.
Si applica la rivalutazione esclusivamente ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2018, nell’eventualità di revisione e di aggravamento.

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