Le regole in materia di Privacy e dati processuali

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Pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale n.11 del 14 gennaio 2019 la delibera del Garante 19 dicembre 2018, indirizzata ad avvocati, liberi professionisti e investigatori privati.

Ai  sensi  dell’art.  20,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.101/2018, verificata la conformita’ al regolamento delle disposizioni del «Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», dispone  che le medesime, riportate nell’allegato 1 al  presente  provvedimento  e che ne forma parte integrante, siano  pubblicate  come  «relative  ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere  investigazioni difensive  o  per  fare  valere  o  difendere  un  diritto  in   sede giudiziaria» e ne  dispone,  altresi’,  la  trasmissione  all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della  giustizia  per  la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche’  al  Ministero   della   giustizia   per   essere   riportato nell´Allegato A) al Codice.

Sono altresì definite le regole per la gestione della privacy dei dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. La delibera del Garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2019, n. 12) che ha definito il trattamento dati da parte di:

    -avvocati;
    -liberi professionisti;
    -investigatori privati.

Si ricorda che lo stesso Garante ha fissato anche le regole deontologiche per il trattamento dati nell’esercizio dell’attività giornalistica.

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