Requisito interconnessione a sistemi informatici di fabbrica e iper ammortamento

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Il MiSE, attraverso la circolare n. 295485/2018, ha voluto fornire alcuni chiarimenti in merito al rispetto del requisito dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica per determinati beni strumentali.

L’intervento ministeriale si è reso necessario a seguito dell’emanazione della recente circolare del 23 maggio n. 17735, con cui sono state fissate le istruzioni integrative delle “linee guida tecniche” in materia di iper ammortamento, ma, soprattutto, dopo le richieste di precisazioni relativamente al rispetto, per talune tipologie di beni del primo gruppo dell’allegato A della Legge di Bilancio 2017, della caratteristica obbligatoria dell’”interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”.

Dal Ministero è stato sottolineato che, all’interno di diverse richieste di parere tecnico, il vincolo del “caricamento da remoto di istruzioni e/o part program” sembrerebbe apparire superfluo o quantomeno non rilevante dal punto di vista tecnico per alcuni beni strumentali del citato primo gruppo dell’allegato A. Ci si riferisce ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti quali:

– macchine utensili per asportazione;

– macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia , elettroerosione, processi elettrochimici;

– macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

– macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;

– macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;

– macchine per il confezionamento e l’imballaggio;

– macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita;

– robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

– macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

– macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

– macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi;

– magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Sarebbe così il caso di alcune macchine utensili (trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione) che, giacché progettate per un unico ciclo di lavoro o per un’unica lavorazione completamente standardizzata, non hanno bisogno di ricevere istruzioni operative, come neppure, in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, e in relazione ai parametri o alle variabili di processo.

Il MiSE chiarisce che per questa tipologia di beni il rispetto del requisito dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica (e, quindi, l’applicabilità dell’iper ammortamento) non determina automaticamente che il bene possa ricevere in ingresso istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente (ad esempio da sistema informatico, da singolo utente, owner del processo); basta infatti che il bene sia in grado di inviare dati in uscita, funzionali, per esempio, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.

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