L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

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Il D.L. 146/2021 cosiddetto decreto Fisco Lavoro, convertito in L. 215 del 17.12.2021, ha introdotto importanti novità sul processo di gestione della salute e sicurezza, attraverso il quale lo stesso Governo ha manifestato l’intenzione di combattere “l’insicurezza” sui luoghi di lavoro, mettendo in atto una serie di misure:

1.Il rafforzamento dell’attività di coordinamento e ispettiva;

2.L’implementazione delle attività formative e di addestramento;

3.L’individuazione delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto.

Soffermandoci sul secondo punto, rileviamo che il decreto ha focalizzato l’attenzione sull’art. 37, c. 5 D. Lgs. 81/2008, occupandosi dell’addestramento, poiché buona parte della problematica emerge dalla confusione pratica che spesso le aziende si trovano ad affrontare, formazione e addestramento vengono solitamente sovrapposte o assimilate.

Formazione e addestramento, nel tempo, hanno ricevuto una diversa attenzione normativa; nel caso della formazione sono susseguiti una serie di provvedimenti tali da definire un perimetro di regole, mentre l’addestramento è rimasto accantonato, palesando una carenza di oggettività operativa.

 

Tuttavia, il D. lgs. 81/2008 non è del tutto sprovvisto di riferimenti sull’addestramento, infatti l’art.2 c. 1 definisce l’addestramento quale il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”, è da qui osserviamo che l’addestramento inteso con le parole del Decreto 146 non è nuovo, ma ha solo aggiunto il concetto di “esercitazione applicata” abbinata alle procedure di lavoro.

 

Se da un lato il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata, dall’altro l’addestramento è il completamento dell’attività formativa; mentre la formazione deve essere erogata da docenti qualificati, per l’addestramento serve una persona esperta direttamente sul luogo di lavoro.

Pertanto, si esclude la possibilità di addestramenti multiaziendali.

La persona esperta che dovrà occuparsi dell’addestramento si configura nel lavoratore che opera con i

colleghi e che deve fornire loro le indicazioni per lavorare in modo corretto, ovvero una persona preparata nello svolgimento di determinate operazioni quindi vocato ad essere più credibile e ascoltato da parte di chi viene addestrato; potrebbe trattarsi dello stesso datore di lavoro se opera direttamente e conosce le attrezzature e gli impianti impiegati.

Per la definizione di persona esperta, con pregressa esperienza, possiamo avvalerci del requisito dell’esperienza almeno triennale, previsto dal DPR 177/11 nell’uso dell’attrezzatura a partire ad es. dal conseguimento dell’attestato formativo e/o dall’assunzione in quella specifica mansione.

 

Per dare evidenza dell’avvenuto addestramento, a differenza della formazione, non è previsto il rilascio di

attestati, mentre il nuovo obbligo prevede il tracciamento in apposito registro anche informatizzato.

 

Infine, per quanto concerne l’aggiornamento dell’addestramento, salvo i casi in cui è espressamente previsto (es. All. XXI D. Lgs. 81), potrebbe non servire, ad esempio nel caso di addestramento sull’uso delle attrezzature, l’uso costante delle stesse determina la specializzazione.

Comunque, si consiglia di procedere con l’aggiornamento nei seguenti casi:

1.A seguito di eventi incidentali, oppure rilevati comportamenti scorretti;

2.Situazioni di emergenza o attività saltuarie a chiamata.

a cura del Centro Studi CNAI

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