MINISTERO DEL LAVORO: RILASCIO DURC IMPRESE NON RIENTRANTI NEL COMPARTO EDILE

Home   /   MINISTERO DEL LAVORO: RILASCIO DURC IMPRESE NON RIENTRANTI NEL COMPARTO EDILE
Con la risposta all’interpello n.4 del 17 ottobre 2025,
il Ministero del Lavoro offre chiarimenti sulla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
Si vuole chiarire che la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica;  viene inoltre  precisato che l’iscrizione alla Cassa Edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima.
In sintesi, le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa. Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di tali imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.

Privacy

Archivio