INAIL: APPLICAZIONE PROVVISORIA ALIQUOTE PER AUTOLIQUIDAZIONE

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Con la circolare n. 3 del 20 gennaio 2026
L’Istituto ha pubblicato la nuova tabella A “Bonus”,  MAT, e ha fornito indicazioni in merito all’applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026.
Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui alla delibera del CdA INAIL n. 146/2025 sono applicate in via provvisoria, con riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:
– in caso di mancata adozione del D.I. previsto dall’art. 1, comma 3, D.L. n. 159/2025, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’INAIL adottata con la delibera del CdA n. 146/2025;
– nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il D.I. da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 198/2025, di conversione del D.L. n. 159/2025.

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