Interpello 6/2018 – misure tecnologiche per salute e sicurezza lavoratore

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Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo.

Così la risposta del Ministero del Lavoro con l’Interpello 6/2018 in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’organizzazione Club Trasporti.

La Commissione Interpelli evidenzia che nell’ambito del trasporto ferroviario, l’adozione di strumenti per il controllo dell’attività del “macchinista” è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle prescrizioni ivi previste.

In merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro deve valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi degli artt.17 e 28 del D. Lgs. 81/08, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.

Infine, secondo l’art. 15 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/08 tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, la Commissione individua anche il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.

Pertanto, il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo.

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