Prevista la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche

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  • Il ddl Bilancio 2019 ha confermato l’istituzione, a partire dal 1° gennaio 2019, della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.

Inizialmente solo prevista dal disegno di legge di Bilancio 2019, l’istituzione della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, è stata confermata anche nell’ultima versione del testo, approvata dalla Camera dei Deputati l’8 dicembre scorso.

Ovviamente durante tutto l’iter legislativo, le diverse bozze hanno visto modificarsi tanto le funzioni, quanto il ruolo ed il numero del personale, fino all’ultima bozza che ha intrapreso il suo iter di approvazione in Parlamento.

 

Attività della Centrale:

  • progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;
  • gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
  • predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
  • valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
  • assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

Assunzioni

Per lo svolgimento dei compiti della Centrale, il disegno di legge prevede l’assunzione, a tempo indeterminato a decorrere dal 2019, di circa 300 figure, di cui:

  • almeno il 70% con profilo tecnico
  • nei limiti del 5% con qualifica dirigenziale

oltre al coordinatore, con nomina triennale rinnovabile,equiparato a dirigente di prima fascia.

 

Nello specifico:

Il comma 86, art. 1 afferma che:

     A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la « Centrale per la progettazione delle opere pubbliche », di seguito denominata « Centrale ».

Invece al comma 87 è chiarito che la Centrale lavorerà in autonomia amministrativa, organizzativa, funzionale e contabile, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l’attività, la rappresenterà con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

C’è poi il comma 88 per definire le attività svolte dalla Centrale: si occuperà della progettazione di opere pubbliche su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati che ad essa possono rivolgersi, a seguito di una convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti.

Infine, i commi dall’89 al 93 chiariscono l’assunzione del personale, fino agli oneri connessi all’istituzione della Centrale.

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