A cadenza biennale, come noto, il testo degli allegati tecnici A e B dell’accordo Adr (l’accordo europeo sul trasporto di merci pericolose su strada) viene assoggettato ad una revisione da parte del gruppo di lavoro per il trasporto delle merci pericolose (WP.15) della Commissione economica per l’Europa (Unece).
La validità del testo emendato comincerà a partire dal 1° gennaio 2019, con l’usuale semestre transitorio, e avrà piena efficacia dal 1° luglio 2019. Tra le novità più interessanti, il termine rischio (risk) è stato sostituito in modo generalizzato dal termine pericolo (hazard) in tutto il testo degli allegati A e B, ma anche le modifiche per:
• le esenzioni per quantità trasportate per unità di trasporto;
• determinate definizioni;
• le responsabilità del trasportatore;
• la nomina del consulente per la sicurezza;
• la classificazione di pericolo degli oggetti contenenti merci pericolose;
• i numeri Onu e le designazioni ufficiali per il trasporto;
• la classificazione di pericolo delle materie corrosive;
• le struzioni di imballaggio relative alle batterie;
• le disposizioni particolari per materie con codici cisterna con il segno (+);
• le etichette di pericolo.