Grazie al Decreto 5 ottobre 2018, il Ministero delle politiche agricole ha determinato la modifica del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, inerente il riordino della disciplina in materia di fertilizzanti (nello specifico sono stati oggetto di modifica gli allegati 1,7,8 e 13).
Analizzando nel dettaglio si può constater che, l’allegato 1, Concimi nazionali è modificato nel Punto 5.1. “Concimi organici azotati”: sostituiti il prodotto 5 (Pellicino integrato), aggiunto il Punto 22 (Aminoacidi e peptidi) e 9 9. (Aminoacidi e peptidi fluidi).
Novità anche per l’Allegato 7 – Tolleranze, al Punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi): infatti sono aggiunte le voci “Aminoacidi e peptidi” e “Aminoacidi e peptidi fluidi”.
Per l’Allegato 8, Etichettatura ed immissione sul mercato nel Punto 1. Premessa, dopo la frase “in casi particolari, in funzione del tipo di fertilizzante solido, è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (esempio: torba)” viene inserito un paragrafo recitante: “per i substrati di coltivazione deve essere riportata esclusivamente la dichiarazione del volume, come indicato al successivo punto 6.”
Infine per l’Allegato 13, Registro dei fertilizzanti, in Tabella 1. “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica” ai Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell’Allegato 1 del D.lgs. 75/2010) viene inserito il prodotto 22 (Aminoacidi e peptidi) e con riferimento al capitolo 5.1.1. il prodotto 9 (Aminoacidi e peptidi fluidi).