Scadenza 31 marzo Gas fluorurati a effetto serra

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Si ricorda che il 31 marzo è la data entro cui bisogna che vengano rispettati serie di obblighi, previsti dal regolamento n. 517/2014, che sono di responsabilità di soggetti diversi per quanto riguarda i gas fluorurati a effetto serra (f-gas).

I soggetti interessati sono:

  • i produttori, gli importatori e gli esportatori di f-gas sfuso;
  • i recuperatori;
  • gli utilizzatori di f-gas come materia prima;
  • gli immettitori sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti f-gas.

    Gas fluorurati a effetto serra

    L’onere, nello specifico, interessa la trasmissione dei dati annuali in materia di produzione, importazione, esportazione, uso come materia prima e distruzione di questa tipologia di gas.

    Da chiarire però che l’obbligo della trasmissione è solo uno dei molteplici adempimenti da assolvere relativamente alla disciplina sui gas fluorurati a effetto serra, che risulta complessa e sostanzialmente semi sconosciuta anche per gli stessi operatori del settore.

A tal proposito è bene ricordare che le sanzioni sono importanti, dato che, in base ai reati, possono essere:

  • sanzione amministrativa (da un minimo di 500 euro a un massimo di 150.000 euro);
  • arresto da 3 a 9 mesi

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