Si ricorda che il 31 marzo è la data entro cui bisogna che vengano rispettati serie di obblighi, previsti dal regolamento n. 517/2014, che sono di responsabilità di soggetti diversi per quanto riguarda i gas fluorurati a effetto serra (f-gas).
I soggetti interessati sono:
- i produttori, gli importatori e gli esportatori di f-gas sfuso;
- i recuperatori;
- gli utilizzatori di f-gas come materia prima;
- gli immettitori sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti f-gas.
Gas fluorurati a effetto serra
L’onere, nello specifico, interessa la trasmissione dei dati annuali in materia di produzione, importazione, esportazione, uso come materia prima e distruzione di questa tipologia di gas.
Da chiarire però che l’obbligo della trasmissione è solo uno dei molteplici adempimenti da assolvere relativamente alla disciplina sui gas fluorurati a effetto serra, che risulta complessa e sostanzialmente semi sconosciuta anche per gli stessi operatori del settore.
A tal proposito è bene ricordare che le sanzioni sono importanti, dato che, in base ai reati, possono essere:
- sanzione amministrativa (da un minimo di 500 euro a un massimo di 150.000 euro);
- arresto da 3 a 9 mesi