A partire dal 12 marzo 2019 è vigente il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 relativo a DPI e sanzioni. Previste importanti novità per fabbricanti, distributori e utilizzatori.
Il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2019, n. 59 stabilisce, tra le varie cose, un inasprimento delle pene per i reati di:
- produzione o immissione sul mercato di DPI non conformi;
- produzione in assenza della dichiarazione di conformità Ue;
- omessa esibizione della documentazione richiesta dell’autorità di sorveglianza;
- apposizione di marcature, segni e iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico o entrambi;
- promozione di pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento.
Nel dettaglio tutte le nuove sanzioni:
l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali).
1. Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI nonche’ l’importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti e’ punito:
- a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro;
- b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l’arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;
- c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l’arresto da sei mesi a tre anni.
2. I distributori che non rispettano gli obblighi di cui all’articolo 11 del regolamento DPI sono puniti:
- a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
- b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
- c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
3. Il fabbricante di DPI che omette di espletare le procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI e’ punito:
- a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro;
- b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro;
- c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro.
4. Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformita’ UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro.
5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 2, chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui
all’articolo 17 del regolamento DPI e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
6. Il fabbricante o il suo mandatario, quest’ultimo nei limiti di cui all’articolo 9 del regolamento DPI, che a richiesta dell’autorita’ di sorveglianza di cui all’articolo 13, comma 1, omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento DPI, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
7. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilita’ e la leggibilita’, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
8. Chiunque non osserva i provvedimenti di cui al comma 5 dell’articolo 13 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro.
9. Chiunque promuove pubblicita’ per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
10. Agli effetti delle norme penali, gli organismi che effettuano le attivita’ previste all’articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII, del regolamento DPI, si considerano incaricati di pubblico servizio.
11. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
12. Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
13. Alle contravvenzioni previste dal presente articolo, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.»;
l’articolo 14-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis (Disposizioni di adeguamento). – 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni, nelle materie non riservate alla legge e gia’ eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti, necessarie al completo adattamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 e degli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo per i quali non sia possibile o sufficiente l’adozione di ordinari provvedimenti amministrativi.»;