L’INAIL, attraverso la Circolare del 4 luglio 2019 n. 21, presenta alcuni chiarimenti relativamente all’applicazione, per il 2019, della riduzione dei premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché i contributi della gestione agricoltura, per la quale il procedimento di revisione non è stato portato a termine.
Come noto, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2019, il taglio delle tariffe dei premi INAIL (art. 1, c. 1121, L. 145/2018). Questa decurtazione è relativa alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario ed Altre attività (DM 27 febbraio 2019).
Dall’applicazione delle nuove Tariffe rimangono pertanto fuori i premi speciali dovuti per:
- scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/
ippotrasportatori (art. 42 DPR 1124/1965); - l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (L. 93/1958);
- i contributi assicurativi della gestione agricoltura (Titolo II DPR 1124/1965).
Per tali gestioni è confermata l’applicazione del precedente tasso di riduzione dei premi INAIL (art. 1, c. 128, L. 147/2013) che, per l’anno 2019, ammonta al 15,24% (Determinazione Pres. INAIL 8 agosto 2018 n. 356; DM 22 ottobre 2018).
Nel 2019, questo taglio riguarda quei soggetti che abbiano iniziato la loro attività prima del 3 gennaio 2017. Qualora l’attività sia stata intrapresa solo dopo questa data, il riconoscimento della riduzione dipende dall’accoglimento della specifica domanda telematica da inviare tramite servizio online OT20.
I soggetti per i quali è già stata accettata l’istanza OT20, secondo quanto stabilito dalla previgente Tariffa ordinaria dipendenti (DM 12 dicembre 2000), non devono presentare una nuova istanza.