La Suprema Corte, con la sentenza 30539/2019, si occupa della posizione dell’impresa affidataria, rispetto ad un infortunio mortale avvenuto in cantiere, di un lavoratore facente parte di un’impresa sub-appaltatrice.
La materia verteva su un’ammenda al Datore di Lavoro dell’impresa affidataria di lavori riguardanti l’abbattimento di barriere architettoniche presso il Liceo Buratti in Viterbo.
La condanna era conseguente la mancata verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati, di cui:
- all’articolo 97 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
- all’articolo 159 comma 2 del D.Lgs. 81/2008;
Il ricorso del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria è incentrato su un solo motivo. Il Tribunale di Viterbo ha riconosciuto all’imputato la qualifica di Datore di Lavoro così come indicata dal Testo Unico D.Lgs. 81/2008: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
Quindi la posizione di garanzia non dovrebbe spettare all’appaltatore (impresa affidataria), a prescindere dal dovere di verifica delle norme antinfortunistiche. Questo perché l’attività era stata affidata in sub-appalto ad una ulteriore impresa esecutrice.
Comunque il ricorso è motivato con un contenuto che non ha pregio. Sebbene il cantiere fosse stato interamente allestito dall’impresa esecutrice (sub-appaltatrice), l’impresa affidataria rimaneva comunque vincolata agli oneri di cui all’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 81/2008:
“Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.”
Nella fattispecie, il Tribunale di Viterbo ha rilevato come fossero percepibili da subito le carenze antinfortunistiche citate.
Da questo, il Tribunale ha desunto che l’impresa affidataria (e quindi il suo Titolare), non avesse verificato il cantiere e le condizioni minime di sicurezza riferibili ai rischi originati dalla tipologia delle lavorazioni.
Pertanto la Cassazione rigetta il ricorso.