Il ministero del Lavoro ha presentato il nuovo elenco dei soggetti abilitati a svolgere le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (DD 18 settembre 2019 n. 57).
Come noto, i soggetti abilitati hanno l’obbligo di riportare, all’interno di un registro informatizzato dedicato, la copia dei verbali delle verifiche svolte, il quale deve essere inviato telematicamente e trimestralmente, al soggetto titolare della funzione.
Tutti gli atti documentali inerenti l’attività di verifica si devono conservare, sotto la responsabilità dei soggetti abilitati, per un periodo di almeno 10 anni.
Di ogni modifica dello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente edotto il ministero del Lavoro, il quale si riserva il diritto di effettuare un controllo sulla permanenza dell’idoneità dei soggetti abilitati.