La Federazione sindacale italiana dei tecnici e coordinatori della sicurezza ha sottoposto alla Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro un quesito relativo ai dispositivi di protezione collettiva.
Nello specifico ci si interroga se non risulti contraddittorio che art. 148, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 stabilisca che il datore di lavoro “ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare”, con ciò che è stabilito dall’art. 111, comma 1 lett. a) dello stesso testo unico. Il TU afferma in tale articolo, infatti, che il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ma l’obbligo di predisporle sempre?
La commissione “Interpelli” del ministero del Lavoro fa chiarezza ribadendo che la disposizione generale è da considerarsi prevalente rispetto a quella “speciale”.