Caso di mobbing ed esclusione copertura INAIL

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I giudici di legittimità attraverso la propria espressione nella Sentenza n. 24880 del 4 ottobre 2019, hanno stabilito la sussistenza del danno da mobbing nei riguardi di un lavoratore, demansionato da capo officina a portinaio ed esposto a rischi per la salute.

Tuttavia la Suprema Corte chiarisce che, nel caso di specie, non può essere posta la questione della copertura INAIL del danno biologico, dato che questo risulta inferiore al minimo indennizzabile, pari al 6%.

Gli Ermellini, tra le altre cose, affermano anche che:
In via generale, occorre ribadire quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare ovvero che la determinazione del danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità (“Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”) di cui al DM n. 12 luglio 2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi del D.Lgs. nr. 38 del 2000, art. 13, mentre ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica ( Cass. nr. 8243 del 2016).”

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