Ha trovato pubblicazione all’interno della Gazzetta Ufficiale n.257 del 2 novembre 2019 la Legge 2 novembre n.128 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, che contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, vigente dal 3 novembre.
Relativamente alla tutela del lavoro svolto tramite piattaforme digitali, Capo V-bis, la legge di conversione afferma: “Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). – 1. I contratti individuali di lavoro di cui all’articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza”.
Previsto un risarcimento fino a un anno di compensi in caso di violazione. Il compenso complessivo può essere fissato da contratti collettivi , e “in difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.
Prevista altresì un’indennità del 10% per lavoro notturno, festivo, o in condizioni meteo sfavorevoli, da definire mediante contratti collettivi o con decreto ministeriale.
Trova poi posto l’applicazione della disciplina antidiscriminatoria, come anche l’accesso garantito alle piattaforme, la protezione dei dati personali dei lavoratori secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, la copertura assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali. Infine è chiarito che il committente è datore di lavoro ed è pertanto obbligato a rispettare tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sicurezza sul lavoro.