A seguito della pubblicazione del regolamento (Ue) della Commissione 6 febbraio 2020, n. 2020/171, sulla G.U.C.E. L del 7 febbraio 2020, n. 35, è stato modificato l’allegato XIV del Reach, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio inerente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Il documento determina un giro di vite sulla base delle caratteristiche di tossicità per la riproduzione (categoria 1 B) e/o persistenza e alta bioaccumulabilità di tali sostanze.
Secondo tali parametri, che hanno determinato l’inclusione delle sostanze nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, il regolamento vuole determinare una data per il divieto di immissione sul mercato.
Sono altresì escluse le eventuali opzioni di esenzione, come, ad esempio, per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.