Pensione inabilità per esposizione professionale amianto

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Ha trovato pubblicazione all’interno della Gazzetta Ufficiale n.34 dell’11 febbraio 2019, il Decreto del Ministero del Lavoro del 16 dicembre 2019 contenente “Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto”.

Il documento è relativo a lavoratori in servizio o meno al momento dell’entrata in vigore del comma 250-bis, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi ex lavoratori ora in gestione diversa da Inps e persone titolari di sussidio per accompagnamento alla pensione entro il 2020.

La pensione è dovuta in caso di requisito contributivo di almeno cinque anni nella vita lavorativa e a seguito del riconoscimento da parte di Inail di un una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

Le richieste a partire dal 2020 bisognerà che siano inoltrate all’Inps entro il 31 marzo di ogni anno. Premura del’Ente sarà rispondere comunicando l’accesso al beneficio, accesso con prima decorrenza se sono stati superati i limiti di spesa previsti dal fondo annuale, rigetto per mancanza di requisiti.

Tetto di spesa:

  • 7,7 milioni di euro –  2019;
  • 13,1 milioni – 2020;
  • 12,6 milioni di euro – 2021;
  •  12,3 milioni – 2022; 11,7 milioni – 2023;
  • 11,1 milioni – 2024;
  • 10 milioni – 2025;
  • 9,2 milioni – 2026;
  • 8,5 milioni – 2027;
  • 7,5 milioni – 2028.

Il decreto presenta inoltre le condizioni incumulabilità e incompatibilità:

  • incompatibile con attività lavorativa dipendente o autonoma;
  • incumulabile con rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante e con altri benefici pensionistici.

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