Con il provvedimento dell’11 aprile scorso, il Garante della Privacy,
è intervenuto sulla decisione presa da parte di un Comune, di far installare, senza le necessarie autorizzazioni, strumenti di videosorveglianza in prossimità di dispositivi per la rilevazione delle presenze.
L’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per aver trattato dati personali mediante un dispositivo video, anche a fini disciplinari nei confronti di una dipendente, e in assenza di trasparenza nei confronti degli interessati, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, 12, 13 e 88 del Regolamento, nonché 114 del Codice (in riferimento all’art. 4, commi 1 e 3, della l. n. 300 del 1970).
Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.