Con la nota n. 964 del 4 giugno 2025 l’INL,
fornisce chiarimenti relativi alla patente a crediti nei cantieri, in particolare nel caso in cui sia disconosciuta in fase ispettiva la natura autonoma del rapporto di lavoro con una ditta individuale artigiana.
E’ prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, appòicabile alle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti.
Laddove si accerti che l’impresa affidataria abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all’applicazione, nei confronti della medesima, dell’impianto sanzionatorio.
Con riferimento all’obbligo del committente di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, l’INL ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.