La Definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti al 25
maggio 2018 può avvenire entro il 18 dicembre 2018 ed è pari a ai 2/5
del minimo edittale previsto per la sanzione applicata…….
Sul sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati
personali sono stati pubblicati il comunicato stampa e le FAQ, su
alcuni aspetti salienti:
· i soggetti che possono usufruire della definizione agevolata
dei procedimenti sanzionatori pendenti innanzi al Garante;
· l’ammontare dell’importo da pagare;
· i termini per il pagamento;
· le modalità per il pagamento.
La definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti al 25
maggio 2018 (data di operatività del nuovo GDPR), è stata prevista nel
nostro ordinamento dal decreto attuativo di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
sulla protezione dei dati personali.
L’art. 18 del D. lgs. 101/2018, permette di regolare i conti delle
vecchie violazioni al Codice della privacy, pagando in misura ridotta,
pari a due quinti del minimo edittale, le violazioni contestate dal
Garante prima del 25 maggio scorso.
Per le violazioni commessa prima del 25 maggio 2018, ma contestata
dopo tale data, non è possibile avvalersi della definizione agevolata.
Il Garante concluderà il procedimento secondo le vecchie regole,
ovvero con un provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di
archiviazione
Il pagamento può essere effettuato entro 90 giorni dalla data del 19
settembre 2018, ossia dal giorno di entrata in vigore dello suddetto
D. lgs 101/2018. Ovvero, il termine ultimo per esercitare tale facoltà
è il 18 dicembre 2018.