Esenzione da reperibilità per malattia

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In tema di malattia e prestazione lavorativa, l’Istituto di Previdenza ha reso disponibile una nota di chiarimento in merito alla possibilità di riportare,
all’interno dei certificati medici, l’esonero dalla reperibilità o il codice E. Il dovuto chiarimento è stato reso necesaario dalle notizie circolate online.

Primariamente, l’Istituto illustra che l’esonero dalla reperibilità e, quindi in ogni caso non dal controllo concordato e sempre possibile, riguarda solo ed esclusivamente le seguenti condizioni riportate nei relativi decreti:

    “nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati patologie gravi che richiedono terapie salvavita; stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
    nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto; stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%”.

L’Ente poi chiarisce, in secondo luogo, che il codice E è un codice interno cui fanno ricorso i medici Inps e il fatto che esso venga riportato all’interno delle note di diagnosi, non comporta, di fatto, alcuna conseguenza.

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