Il Ministero dell’Ambiente ha scelto di procedere alla pubblicazione della circolare n. 2730/2019, attraverso la quale è chiarito che le disposizioni di cui all’art. 26-bis non si applicano agli impianti in regime “Seveso”.
Ciò rappresenta (la nota del ministero dell’Ambiente del 13 febbraio 2019, n. 2730) un importante chiarimento preliminare in tema di rifiuti e piano emergenza interna .
Come si ricorderà l’argomento è stato posto in evidenza dall’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto “decreto sicurezza”), introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, secondo cui i gestori degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti hanno l’obbligo di approntare uno specifico «piano di emergenza interna».
Così attraverso la circolare n. 3058/2019, il Ministero competente ha sostanzialmente chiarito che «le disposizioni di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015» (cosiddetta disciplina Seveso). Tutto ciò in virtù del fatto che le nuove misure disposte dall’art. 26-bis in parola, sono «adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose».