DPI e sanzioni

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A partire dal 12 marzo 2019 è vigente il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 relativo a DPI e sanzioni. Previste importanti novità per fabbricanti, distributori e utilizzatori.

Il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2019, n. 59 stabilisce, tra le varie cose, un inasprimento delle pene per i reati di:

  • produzione o immissione sul mercato di DPI non conformi;
  • produzione in assenza della dichiarazione di conformità Ue;
  • omessa esibizione della documentazione richiesta dell’autorità di sorveglianza;
  • apposizione di marcature, segni e iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico o entrambi;
  • promozione di pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del  regolamento.

Nel dettaglio tutte le nuove sanzioni:

    l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente:
  «Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali).

1. Il fabbricante  che produce o mette a disposizione  sul  mercato DPI  non  conformi ai requisiti essenziali  di  sicurezza di  cui  all’allegato II   del regolamento DPI nonche’ l’importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti e’ punito:

  • a) se trattasi  di DPI  di  prima categoria,  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro;
  • b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l’arresto sino  a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;
  • c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l’arresto  da  sei mesi a tre anni.
     

2.  I distributori  che  non rispettano  gli  obblighi  di   cui all’articolo 11 del regolamento DPI sono puniti:

  • a) se trattasi  di  DPI di  prima  categoria, con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
  • b) se trattasi di DPI  di  seconda categoria,  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
  • c) se trattasi  di  DPI di  terza  categoria, con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
     

3. Il fabbricante di DPI che omette di espletare le  procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI e’ punito:
 

  • a) se trattasi  di  DPI di  prima  categoria,  con la  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro;
  • b) se trattasi di DPI  di  seconda categoria,  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro;
  • c) se trattasi  di  DPI di  terza  categoria, con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro.
     

4. Il fabbricante di DPI  di  qualsiasi categoria  che  omette di redigere la dichiarazione di conformita’ UE di  cui all’articolo  15 del regolamento  DPI  e’ punito  con  la sanzione   amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro.
 

5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 2,  chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di  cui
all’articolo 17 del  regolamento  DPI e’  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
 

6. Il fabbricante o il suo mandatario, quest’ultimo nei  limiti di cui all’articolo  9   del  regolamento   DPI,   che  a   richiesta dell’autorita’ di sorveglianza  di cui  all’articolo  13, comma  1, omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8  e  9  del regolamento DPI, e’ punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
 

7. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni  che possono indurre in errore i terzi circa il significato o  il simbolo grafico, o entrambi,  della  marcatura CE  ovvero  ne limitano  la visibilita’ e  la  leggibilita’,   e’  punito   con   la  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
 

8.  Chiunque non  osserva  i provvedimenti  di  cui al  comma  5 dell’articolo 13 e’ punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro.
 

9. Chiunque promuove pubblicita’ per  DPI  che non  rispettano  le prescrizioni del  regolamento  DPI e’  punito   con  la   sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
 

10. Agli effetti delle norme penali, gli organismi che  effettuano le attivita’ previste all’articolo 19, primo paragrafo, lettere b)  e c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII, del regolamento DPI, si considerano incaricati di pubblico servizio.
 

11. Alle  sanzioni amministrative  di  cui al  presente  articolo irrogate dalla  Camera  di commercio,  industria,   artigianato  e agricoltura  territorialmente  competente, si  applicano  per  quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da  tali sanzioni  sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
 

12. Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal  presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 

13. Alle contravvenzioni previste dal presente  articolo,  per  le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto  o  dell’ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del  reato  di cui  agli  articoli 20,  e  seguenti, del   decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.»;
   

l’articolo 14-bis e’ sostituito dal seguente: 

  «Art. 14-bis (Disposizioni di adeguamento). – 1. Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400, sono  adottate  le eventuali ulteriori disposizioni, nelle materie non riservate alla legge e gia’ eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti,  necessarie al completo adattamento della normativa nazionale  alle disposizioni del regolamento  (UE)  n. 2016/425  e  degli atti  delegati  e  di esecuzione del medesimo regolamento  europeo per  i  quali non  sia possibile o  sufficiente  l’adozione  di   ordinari   provvedimenti amministrativi.»;

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