Il Ministero del Lavoro con la sua Risposta n.3 all’Interpello avanzato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della sicurezza, ha chiarito quale sia il numero massimo dei partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento, intervenendo sul punto 9.1 dell’Accordo 7 luglio 2016 il quale non prevede un limite massimo, al contrario dell’Allegato V al citato Accordo che indica come numero massimo 35 partecipanti.
Nello specifico, il Ministero, richiamando il punto 12.8 dell’Accordo, che prevede che “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”, stabilisce che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori si possa svolgere sia con la partecipazione a corsi di formazione di massimo 35 unità, sia con la partecipazione a convegni o seminari senza limiti di numero massimo, a patto però che risulti predisposto un registro di presenza.