Decreto recepimento direttiva 2008/68 trasporto merci pericolose

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Il Decreto del 12 febbraio 2019, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture, va a recepire la direttiva (UE) n. 2018/1846 che aggiorna gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il trasporto interno di merci pericolose, adeguando la stessa a quello che è il progresso tecnico e scientifico.

Motivo per cui, il DM 12/2/2019 interviene sul decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 (attuativo della direttiva 2008/68/CE) e in particolare sull’art.3 comma 2 lettere a), b) e c) del D.Lgs. n.35/2010.
All’articolo 3, il D.Lgs. n.35/2010 prevede che il trasporto di merci pericolose risulti autorizzato a patto che siano rispettate le disposizioni fissate negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

Il DM 12/2/2019 aggiorna esclusivamente le date di entrate in vigore degli allegati agli Accordi precedentemente citati, per determinarne la loro nuova entrata in vigore.

Alla lettera a) si riportano:

  • gli allegati A (“Disposizioni generali e disposizioni relative alle materie e oggetti pericolosi”)
  • gli allegati B (“Disposizioni relative all’equipaggiamento di trasporto e al trasporto”) dell’ADR applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019 (non più dal 3 gennaio 2018 come in precedente versione).

Alla Lettera b) si fa riferimento all’allegato RID, che è l’appendice C della COTIF (Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia), anch’esso applicabile dal 1° gennaio 2019 (e non più dal 1° gennaio 2017).

Alla lettera c) è riportata stessa decorrenza (1° gennaio 2019) per l’applicazione dei regolamenti allegati all’ADN, secondo quanto stabilito dall’art.3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN.

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