Quesito Seveso III su “Distanze danno” nell’eventualità di emissioni in atmosfera

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Il Comitato di Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs.105/2015 ha dato il via libera a due nuovi quesiti (n.17 e n.18 del 2019) inerenti Seveso III, che si innestano nel solco aperto da quelli pubblicati nel 2018 su tematiche affini alla disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

L’ambito è quello di risposte ai quesiti pervenuti ed elaborati a seguito della riunione del Coordinamento nazionale del 13 marzo 2019.

Quesito n.17/2019: “Distanze danno” in caso di emissioni in atmosfera.

Per la determinazione del Piano di Emergenza Esterna, per quel che concerne l’analisi di rischio, per la definizione di un’area di danno derivante dalla dispersione di una nube tossica, è giusto non rappresentare la distanza di danno qualora il livello di concentrazione della soglia di riferimento (LC50, IDLH o LoC) non venga toccato alla quota assunta per la valutazione degli effetti tossici per l’uomo?

A detta del Ministero dell’Ambiente, alla luce del fatto che, allo stato attuale, la norma non identifica un valore dell’altezza del recettore per la definizione delle aree di danno, ragionevole ritenere, cautelativamente, per le sole finalità volte alla predisposizione dei PEE, l’area di danno di maggiore estensione fino all’altezza del suolo, ottenuta attraverso una proiezione a terra (quota zero) del valore di concentrazione massimo.

Per approntare i PEE si dovrebbe considerare in maniera adeguata anche elementi come le caratteristiche del sito dello stabilimento e le eventuali peculiarità delle aree potenzialmente impattate dagli eventi considerati con particolare riferimento alla presenza di elementi territoriali e ambientali sensibili, oltre agli esiti delle valutazioni di sicurezza.

In base a tale ragionamento, si procederà, secondo il principio di cautela, alla determinazione delle zone a rischio per il PEE.

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