Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con lo specifico Decreto (DIM 28/2/2019) del 28 febbraio 2019 introduce una variazione a quanto prescritto dal decreto 20 maggio 2015 in merito alla revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, includendovi le macchine operatrici (di cui all’art. 2 del DIM del 2015) e stabilendo nuove scadenze di revisione in base all’anno di immatricolazione a partire dal 2021.
Sono, al contrario, abrogati i comma 2 e 3 che disciplinavano gli obblighi di revisione generale per le macchine indicate all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) a partire dal 31 dicembre 2017 e per le macchine operatrici (di cui alll’art.2) a partire dal 31 dicembre 2018.
A detta del Ministero Infrastrutture e delle Politiche agricole, firmatari congiunti del DM 28/2/2019, la disciplina tecnica per l’esecuzione dei controlli ha manifestato molteplici criticità organizzative e tecniche per l’attuazione dei nuovi controlli tecnici di revisione e i termini per l’obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono spirati senza che fossero disponibili sia la dovuta disciplina tecnica sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione.
Pertanto, sussiste per l’utenza il rischio di incorrere in sanzioni per il mancato rispetto di disposizioni il cui quadro attuativo non è stato ancora completato.
In tal senso si pone l’inserimento dell’obbligo di revisione generale anche per le macchine operatrici di cui all’art. 2 (le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico, le macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili e i carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose).
E in tal senso si pone la abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 6 del DIM 20/5/2015 che fissavano gli obblighi di revisione per le macchine agricole diverse dai trattori.