L’Inail ha prodotto una nota preliminare contenente le istruzioni operative per l’estensione della tutela assicurativa ai rider che sarà in vigore dal 1° febbraio 2020.
Nello specifico sono indicazioni pensate per i datori di lavoro al fine di far rispettare tutti gli imminenti adempimenti.
Contestualmente è stata già annunciata da Inail una seconda circolare approfondita e con maggiori dettagli.
Il documento presenta informazioni per i soggetti tenuti all’obbligo assicurativo, ovvero i committenti, le imprese di delivery, già titolari o meno di codice ditta. Concerne la denuncia di iscrizione con le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo oppure la variazione di attività (che indichi anche mezzi usati, stima delle consegne e modalità di consegna) entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Inoltre le istruzioni concernono il pagamento ed il calcolo del premio che è totalmente a carico dell’impresa. Per giorno di attività si intende equivalente ad almeno una consegna in 24 ore. L’impresa riceverà l’importo del premio anticipato da versare per il 2020 su F24 via Pec, in relazione al certificato di assicurazione e conteggio dei premi, oppure a certificato di variazione e conteggio del premio.
Le informazioni fornite si occupano anche di: infortunio mortale, comunicazione per soli fini statistici, comunicazione all’impresa da parte del lavoratore autonomo per infortunio, malattia professionale o anche infortunio di lieve entità tramite certificato medico, data rilascio e prognosi certificata.
“L’obbligo di denuncia di infortunio e l’obbligo di denuncia di malattia professionale da parte della medesima impresa di delivery decorrono dalla data in cui gli sono stati comunicati gli estremi del certificato medico”.