Con la nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024
La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento di diffida amministrativa.
L’Ispettorato del Lavoro ribadisce che la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
Il provvedimento di diffida amministrativa, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo.
Ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.