La newsletter n. 443 del 31 luglio 2018 realizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, si è focalizzata, tra i diversi argomenti trattati, sui sistemi GPS all’interno delle autovetture facenti parte della flotta aziendale.
Queste le disposizioni fornite dal garante:
“La privacy va tutelata fin dalla fase di progettazione di un prodotto o di un servizio. L’Autorità, in applicazione del Regolamento Ue, ha ingiunto per la prima volta a un fornitore di servizi di geolocalizzazione, di incorporare il “diritto alla privacy” direttamente nelle funzionalità del prodotto, attenendosi al principio di minimizzazione dei dati e a quello di privacy by design e privacy by default. Il cliente potrà cosi usufruire di un sistema pienamente adattabile alle proprie esigenze organizzative e di sicurezza.
Il servizio “standard” dovrà essere rimodulato con particolare riguardo agli intervalli temporali di rilevazione della posizione geografica dei veicoli (allo stato fissati, rispettivamente, tra i 30 e i 120 secondi) ed ai tempi di conservazione dei dati (ora stabiliti in 365 giorni) nonché alla memorizzazione e messa a disposizione delle mappe di tutti i percorsi effettuati. La società dovrà, inoltre, informare chiaramente i propri clienti circa la possibilità di adattare le caratteristiche del servizio alle concrete finalità perseguite. La funzione che consente la disattivazione del GPS dovrà essere resa disponibile per tutti i tipi di abbonamento al servizio senza eccessivi costi aggiuntivi. L’intervento del Garante ha preso l’avvio dalla segnalazione di un dipendente di una società che utilizza il servizio di localizzazione sulla propria flotta aziendale e si è reso necessario a causa della diffusione sul mercato del servizio le cui caratteristiche non sono risultate conformi alla normativa in materia di protezione dei dati e a quella sui controlli a distanza dei lavoratori.
Dagli accertamenti, svolti dall’Autorità anche con la collaborazione ispettiva della Guardia di Finanza, è emerso, infatti, che il sistema, delle cui caratteristiche peraltro i dipendenti non erano stati informati, consentiva il monitoraggio continuo dell’attività del dipendente, in violazione dei principi di necessità e proporzionalità. Per di più, visto che le autovetture potevano essere utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro e pure da congiunti dei dipendenti, tale sproporzionata attività di raccolta e conservazione dei dati tratti dalla geolocalizzazione del veicolo consentiva di fornire informazioni sul lavoratore non rilevanti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa (in violazione di legge, in particolare dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori) nonché su terzi estranei.
Il Garante, quindi, ha vietato l’ulteriore trattamento dei dati alla società che ha installato il sistema ed ha altresì prescritto al fornitore di adeguare il sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati.”