Novità per Cantieri e notifica preliminare in Decreto Sicurezza

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A seguito della pubblicazione all’interno della Gazzetta Ufficiale, è divenuta vigente la Legge 1° dicembre 2018, n. 132 di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Decreto Sicurezza). Il documento in aggiunta alla disciplina in materia di immigrazione e sicurezza pubblica e anti-mafia e di riordino delle Forze di polizia e delle Forze armate, presenta anche aggiornamenti per il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Con l’obiettivo di prevenzione e contrasto alla mafia, tra i destinatari della notifica preliminare da inoltrare prima dell’inizio dei lavori pubblici in alcuni cantieri temporanei o mobili è ora incluso il prefetto: questa la novità più interessante per il Testo Unico di Sicurezza, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, art. 99 (TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – Capo I).
Il nuovo e aggiornato art. 26 del convertito DL n.113/2018 modifica l’articolo 99, comma 1, del D.Lgs. n.81/08, presenta ora la seguente dicitura:

“Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Articolo 99
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.”

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