Consultazione pubblica su linee guida Gdpr e imprese extra UE

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Il Garante per la protezione dei dati personali, all’interno della newsletter  n.447 del 7 dicembre 2018, rende noto l’inizio di una consultazione pubblica sulle linee guida sull’applicazione dell’ambito territoriale del Gdpr. Si tratta delle nuove linee guida inerenti l’applicazione della normativa europea sulle imprese che hanno sede in altri continenti.

Il documento ha avuto la preliminare approvazione dal Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb) di cui fa parte anche il nostro Garante per la privacy, nella quarta riunione plenaria e, nello specifico tratta di interrogativi quali: le società non europee devono rispettare la normativa UE? Possono effettuare profilazione senza limitazioni? Un datore di lavoro extra Ue deve applicare il Gdpr?

Sulla pagina dedicata ora online sul sito delll’Edpb è possibile raggiungere la consultazione pubblica (scadenza il 18 gennaio 2019), mentre per i commenti si dovrà ricorrere all’indirizzo e-mail EDPB@edpb.europa.eu

Altri temi affrontati nella newsletter sono:

    “Violenza sessuale, Garante stop alla diffusione di troppi dettagli Vietata la pubblicazione di informazioni che, anche indirettamente, rendono identificabile la vittima.
    Lavoro, vanno protetti i dati degli iscritti ai sindacati”.

Per quel che concerne il primo argomento il Garante ha analizzato il divieto di diffondere nella notizia qualsiasi informazione che, anche indirettamente, possa portare all’identificazione di una vittima.

Per il secondo, il divieto per il datore di lavoro di comunicare a un’organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito il lavoratore. Qualora ci sia stata la revoca della affiliazione, un datore di lavoro potrà solo comunicare al destinatario la revoca esclusivamente la scelta del lavoratore, senza aggiungere ulteriori dettagli.

“Le informazioni sull’adesione sindacale rientrano nella categoria dei dati sensibili ai quali la disciplina di protezione dei dati riconosce particolari forme di tutela. Il datore di lavoro può lecitamente trattarli in base alla legge per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente”.

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