Incremento sanzioni sicurezza sul lavoro

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Dallo scorso 1° gennaio 2019 sono in vigore gli incrementi del 10% di tutti gli importi delle sanzioni per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Gli aumenti sono raddoppiati allorché, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Questo è quanto stabilito dall’articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 – Suppl. ord. n. 62 del 31 dicembre 2018).

La legge di fine anno, tra le tante cose, prevede l’aumento:

– del 20% dell’importo sanzionatorio dovuto per la violazione di norme inerente lavoro irregolare di somministrazione di lavoro, di obblighi di comunicazione, di durata massima del lavoro e di riposi, come anche di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale. I riferimenti normativi sono la Legge 23 aprile 2002 n. 73 (disposizioni sul lavoro irregolare), il D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 (disciplina mercato del lavoro), il D.Lgs 17 luglio 2016 n. 136 (distacco dei lavoratori in ambito UE) e il D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66 (organizzazione orario di lavoro).

– del 20% degli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Gli incrementi, eccezion fatta per quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati, attraverso decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e finalizzati all’aumento del fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per valorizzare l’apporto del proprio personale secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

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