L’INAIL ha reso disponibile la prima informativa relativa alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (articolo 1, commi 534 e 535, legge 30 dicembre 2018, n. 145).
La circolare n.2 del 22 gennaio 2019, infatti, riporta chiarimenti sul nuovo regime assicurativo entrato in vigore il 1° gennaio 2019 a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio. Precisazioni relative sooprattutto all’ampliamento della tutela assicurativa e all’importo del premio.
Relativamente alla tutela assicurativa, le novità sono: il taglio (dal 27 al 16%) del grado di inabilità permanente per la rendita e la prestazione una tantum in caso di inabilità tra il 6 e il 15%; prestazione pari a 300 euro rivalutabile come per la rendita da inabilità permanente; estensione della platea fino ai 67 anni; assegno per assistenza continuativa in caso condizioni menomative.
L’importo del premio sarà di 24 euro l’anno, mentre le modalità del versamento sono da fissare attraverso un decreto ministeriale (in attesa del decreto il premio da versare entro il 31 gennaio 2019 rimarrà di 12,91 euro).
Lo stesso sarà pagabile (iscrivendosi) anche da chi compirà 66 o 67 anni nel corso dell’anno. Poi “il citato decreto interministeriale provvederà a regolare la richiesta di integrazione del premio per il 2019, al fine di allineare il predetto importo all’ammontare di euro 24,00 fissato dalla nuova normativa”.
Il documento Inail chiarisce infine i requisiti, i criteri per la formazione del reddito e i termini della richiesta relativa al premio assicurativo a carico dello Stato. I criteri base sono due:
“a) titolarità di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a 4.648,11 euro;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro”.