I giudici di legittimità, mediante la Sentenza n. 42892 del 18 ottobre 2019, hanno stabilito che risulta punibile il datore di lavoro per l’incidente ad un dipendente che precipita nel vuoto da un passaggio sopraelevato sprovvisto di parapetto fisso.
La responsabilità si ravvisa anche nel caso in cui la vittima abbia concorso alla realizzazione del sinistro (indietreggiando e non accorgendosi del cancello aperto) e l’azienda, oltre il risarcimento, abbia poi posto rimedio alla fonte di pericolo.
Per i giudici di Piazza Cavour, nel caso di lesione invalidante permanente pari all’8% non può ricorrere la non punibilità dell’imputato ex art. 131-bis c.p., per il cui riconoscimento è doveroso che la lesione accertata risulti “dotata in concreto di minima offensività”.
Il giudice di primo grado non ha riportato gli elementi da cui trarre la poca entità dell’offesa.