I giudici di legittimità, mediante la sentenza n. 26614 del 18 ottobre 2019, hanno ribadito la responsabilità solidale del committente in caso di infortunio sul lavoro (già espressa in precedenti pronunce), nel caso in cui ciò si verifichi all’interno della propria azienda e vi sia un contratto di appalto in essere con l’azienda, datrice di lavoro.
Pertanto i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il principio secondo cui è il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti di una impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario ad assicurare la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata.