Disponibili chiarimenti sulle dispense dalle verifiche per responsabile tecnico rifiuti nella circolare del comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali 16 ottobre 2019, n. 10.
Come noto, i responsabili tecnici rifiuti sono dispensati dalle verifiche secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017. Sono stati però necessari chiarimenti, cui ha posto rimedio la circolare del comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali 16 ottobre 2019, n. 10, pubblicata sul sito dell’Albo.
L’Albo ha pertanto fornito la propria opera nei riguardi di una richiesta di chiarimento relativa al fatto che i soggetti dispensati dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, delibera n. 6/2017, modificata con delibera n. 3/2019, e che vogliano svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, siano costretti ad affrontare la verifica iniziale, rappresentata dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, ovvero la verifica relativa ai soli moduli specialistici che interessano.