I giudici di legittimità attraverso la Sentenza n. 43656 del 28 ottobre 2019 sono intervenuti in materia di infortunio sul lavoro.
Lo hanno fatto stabilendo che, anche qualora l’imprenditore sia condannato penalmente, la sanzione 231 nei confronti della società è comminata esclusivamente nel caso in cui questa riceva un risparmio di spesa o un vantaggio dall’inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
La posizione della Suprema Corte segue il principio per cui non è evidente il parallelismo tra la responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro e la responsabilità amministrativa dell’impresa, in virtù del fatto che quest’ultima si configura solo dopo un’espressa valutazione da parte del giudice del modello di organizzazione, gestione e controllo (Mogc).
Gli Ermellini, quindi possono affermare che: “i giudici di merito hanno svolto l’equazione “responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro / preposto = responsabilità amministrativa dell’ente”, trascurando l’articolata disciplina posta dal d. lgs. n. 231 del 2001. Appare, pertanto, opportuno puntualizzare il seguente principio di diritto, cui si atterrà il giudice del rinvio: “In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l’esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001; poi, nell’evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell’ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto”