Cresce livello di protezione Dpi e rischio biologico per i lavoratori

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La Commissione Europea, grazie alle direttive pubblicate sulla G.U.C.E. L del 31 ottobre 2019, n. 279, ha previsto importanti aggiornamenti in ambito di Dpi e rischio biologico.

Direttiva (Ue) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019

Tale intervento modifica gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/Cee, per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.

Nello specifico si occupa di:

  • allegato I – rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con attrezzature di protezione individuale
  • allegato II – elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono
  • allegato III – elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.

Direttiva (Ue) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019

Tale intervento modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/Ce, per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici nel corso della loro attività.

Nello specifico si occupa di:

  • allegato I – elenco indicativo dei tipi di attività professionali;
  • allegato III – classificazione comunitaria degli agenti biologici;
  • allegato V – indicazioni su misure e livelli di contenimento;
  • allegato VI – contenimento per processi industriali.

Il terzo provvedimento, anch’esso presente nella G.U.C.E. L del 31 ottobre 2019, il n. 279 [direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019] interviene sugli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio, in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi.

Le tre direttive saranno vigenti il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.C.E. e dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 20 novembre 2021.

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