La Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 30 ottobre 2019, con la sentenza n. 44168 è intervenuta in un caso di infortunio con la macchina per l’estruzione della pasta.
Infatti: «Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità» (Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi e altro, Rv. 241020, in conformità v. Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne e altro Rv. 259229; cfr. altresì più recentemente, volendo, Sez. 4, n. 36169 del 28/03/2019, Baldini, non mass., sub n. 2 del “considerato in diritto”).
Alla luce di suddetto principio di diritto, è escluso che possa parlarsi nel caso di specie di un vizio “occulto”, giacché il carter non era bloccato ed era dotato di una maniglia che ne consentiva l’agevole apertura. Infatti il canter, una volta aperto, aveva il motore che continuava a funzionare, rendendo la situazione di pericolo agevolmente rilevabile.