Trasmissione dati aggregati sanitari per avvicendamento più medici competenti

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La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Risposta n.8 del 2 dicembre 2019 ha stabilito che il medico competente ha l’obbligo di comunicare, telematicamente e ai competenti servizi territoriali del SSN, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 D.Lgs. 81/2008), entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Qualora ci sia l’eventualità di un avvicendamento di più medici competenti nel corso dell’anno, l’obbligo di trasmettere i dati aggregati dei lavoratori ricade sul medico competente che risulta in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni.

Viene poi precisato che i dati devono essere inviati anche nel caso in cui non sia stata svolta sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento (art. 40, c. 1, D.Lgs. 81/2008).

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