SMART WORKING, NOMINA MEDICO COMPETENTE

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Pubblicato Interpello 1/2023 dalla Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione alla nomina del medico competente nel caso di lavoratori in smart working.

La Commissione ha chiarito che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 39 del d. lgs. 81/2008, può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’art. 29, c. 3, del d. lgs. 81/2008, ovvero in occasione di modifiche del processo produttivo o  dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della  sicurezza  dei lavoratori, o in relazione al  grado  di  evoluzione  della  tecnica, della prevenzione  e  della  protezione  o  a  seguito  di  infortuni significativi o quando i risultati della  sorveglianza  sanitaria  ne evidenzino la  necessità.

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