Pubblicato l’interpello n.3/2003 in materia di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza -R.L.S., nel quale la Regione Sardegna precisazioni in merito alle ore di formazioni da effettuare.
La Commissione ha precisato che la durata minima dei corsi è pari a 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento; mentre la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La Commissione ricorda anche che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Quindi, la norma preveda già in modo chiaro la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.