In tema di Formazione Continua Obbligatoria dei consulenti del lavoro, il biennio di valutazione scade il 31 dicembre 2018.
Come noto l’obbligo riguarda tutti i consulenti del lavoro iscritti all’Albo, che dovranno raggiungere almeno 50 crediti formativi nel biennio (almeno 16 crediti per ciascun anno formativo), di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico.
L’obbligo, per i consulenti neo iscritti, scatta dal mese successivo all’iscrizione ed il numero di crediti verrà riproporzionato di conseguenza.
Il debito formativo di cui ciascun consulente può beneficiare, durante il biennio, è di (massimo) 9 crediti, da recuperarsi nel corso dei primi 6 mesi del biennio successivo.
L’ottenimento dei crediti è possibile attraverso:
– la partecipazione agli eventi organizzati dai Consigli Provinciali;
– la partecipazione alla Scuola di Alta Formazione della Formazione Studi, con la previsione anche della modalità di formazione e-learning.
Al termine del biennio, entro il 28 febbraio 2019, ciascun consulente del lavoro dovrà trasmettere una dichiarazione al Consiglio Provinciale, congiuntamente all’elenco delle attività formative seguite e tenute, al fine di attestare la formazione professionale svolta.
L’intera documentazione della formazione dichiarata dovrà essere conservata dallo stesso consulente per i 6 mesi successivi alla presentazione, nell’eventualità di controlli da parte del Consiglio Provinciale.