La Suprema Corte di Cassazione attraverso il pronunciamento della Sentenza, Sez. 4, 14 gennaio 2019, n. 1465 è intervenuta in ambito di un caso di morte per insufficienza cardiaca acuta determinata dallo sforzo durante l’attività di trasporto di materiale. Lo ha fatto stabilendo la necessità di preventiva verifica delle condizioni di salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
Ricalcando il pronunciamento di primo grado, la sentenza impugnata ha sottolineato come fosse di fatto mancata una specifica valutazione dei rischi sulla salute dell’operaio, per quanto concerne le patologie derivanti dall’attività come anche riguardo la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione.
A tal proposito infatti si fa diretto riferimento all’art. 168 del decreto legislativo n. 81 del 2008, alla previsione dell’art. 41 del medesimo decreto in tema di necessità di preventiva verifica delle condizioni di salute anche in caso di mutamento di mansioni.
Quest’ultima circostanza, che appare da sola bastevole a determinare la relazione dell’attività lavorativa affidata, organizzata in violazione dei principi di prevenzione, con il decesso del lavoratore, univocamente da riconnettersi allo sforzo fisico rilevante e prolungato cui lo stesso era stato sottoposto.
Precisato inoltre l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è situazione prevedibile, che come tale non cancella il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l’infortunio (Sez. 4, n. 38129 del 13/06/2013, Rv. 256417) e secondo cui le misure antinfortunistiche sono funzionali anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o, comunque, vulnerabili (per un fatto eccezionale ed imprevedibile) ad un rischio relativo al tipo di attività cui sono impegnati, di modo che anche una caduta accidentale, un malore o simili non elidono il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro, per mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l’evento.