Sospensione prescrizione per procedimento amministrativo controversie INAIL

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La Suprema Corte, con la sentenza n. 11928/2019, è intervenuta in materia di prescrizione e procedimento amministrativo per quel che concerne le controversie INAIL.

Lo ha fatto pronunciandosi riguardo un lavoratore, affetto da una sindrome da tunnel carpale di natura professionale, richiedente la condanna dell’INAIL a corrispondere le prestazioni assicurative dovute per legge.
Da parte sua l’Ente eccepisce la tardività del ricorso e l’avvenuta prescrizione triennale dell’azione (art. 112, D.P.R. n. 1124/1965).

In entrambi i giudizi di merito l’eccezione di prescrizione da parte dell’INAIL viene rigettata.

Da qui la sezione Lavoro della Cassazione invia il caso alle Sezioni Unite, alla luce del contrasto nella giurisprudenza di legittimità relativamente alla durata della sospensione della richiesta di prestazione all’INAIL, ex art. 111, D.P.R. n. 1124/1965.
 
I giudici di legittimità della SU della Cassazione fanno riferimento agli orientamenti in giurisprudenza in tema di sospensione della prescrizione triennale dell’azione contro l’INAIL (in particolare la sentenza delle SU n. 783/1999 e la sentenza della Cassazione n. 211/2015).

L’orientamento maggioritario afferma che la sospensione è vigente solo per i 150 giorni dovuti per la liquidazione amministrativa delle indennità di infortunio e malattia professionale (art. 104, D.P.R. n. 1124/1965), dato che il mancato giudizio dell’INAIL rappresenterebbe “silenzio significativo” di rigetto dell’istanza dell’assicurato.

A detta delle Sezioni Unite, orientandosi verso i principi proposti dalla sentenza del 21 giugno 2013, n. 15733, la prescrizione resta sospesa fino al termine definitivo del procedimento di liquidazione amministrativa, anche qualora lo stesso si potraesse oltre i 150 giorni previsti dalla legge.

Gli Ermellini rigettano così il ricorso dell’INAIL, stabilendo che il silenzio dell’Istituto deve essere considerato un semplice inadempimento e il termine di prescrizione non lo priva della facoltà di adottare un provvedimento

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